.:.

Abolizione degli Ordini. Di nuovo?

Ogni tanto salta fuori la tarantella dell’abolizione degli Ordini: ci è toccata nel 2006, nel 2008, nel 2009. Il 2010 ha saltato. Ora tocca al 2011. Sembra che il provvedimento di estinzione delle “restrizioni alle professioni” sia contenuto nelle disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione economica, che il governo sta completando in questi giorni.

I primi a reagire sono stati gli Ordini dei Giornalisti. L’Ordine Psicologi del Lazio ha lanciato un suo comunicato. E pure la Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici ha detto la sua, giudicando “non plausibili” le interpretazioni della manovra economica che vorrebbero leggere, in alcuni passaggi, l’abolizione degli ordini professionali.

Marina Calderone, che presiede il CUP a livello nazionale ed è la voce forse più rappresentativa delle libere professioni in Italia, si dice “sconcertata” per le indiscrezioni che la stampa riporta, e ricorda che è in atto un percorso comune con il governo per la riforma delle professioni. Dice anche che produciamo, tutti insieme, il 12,5% del PIL nazionale, e questo è forse il messaggio più diretto rispetto alla necessità di coinvolgere i diretti interessati prima di muovere assetti così delicati. Infine, “si augura che sia una incomprensione di forma”.

E ce lo auguriamo anche noi, che sia un minestrone ministeriale: a leggere la bozza sembrerebbe così. Infatti, non si capisce bene di che [di chi] si parla, di cosa (“indebite restrizioni” che vuol dire?) e in che modo ci si dovrebbe riorganizzare dopo aver estinto di botto gli Ordini professionali.

L’Associazione Altrapsicologia ha una posizione ovviamente contraria alla modifica di qualunque assetto della professione di psicologo e delle professioni in genere, senza una preventiva concertazione con gli interessati, che in Italia sono un paio di milioni di persone.

E probabilmente sarebbe molto sciocco, anche per un governo come quello attuale, cancellare con un colpo di mano estivo gli assetti professionali di attività economiche con una storia consolidata di organizzazione in ordini, e con proprie casse previdenziali autonome.

Tuttavia, ultimamente in Italia siamo assuefatti anche all’incredibile, e restiamo in allerta.
Perché i nostri lettori si facciano un’idea della faccenda, vi alleghiamo sotto il testo incriminato: si tratta di una bozza che si sta diffondendo ovunque e che pubblichiamo, coscienti che potrebbe non essere un documento attendibile. Ma neppure le notizie che rimbalzano in queste ore potrebbero esserlo. Nel dubbio, prepariamoci a reagire, per noi e per la tutela della cittadinanza.

BOZZA DELLA MANOVRA ECONOMICA

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica”
Capo 14, articoli 1-3

Articolo 1
Principio di libertà d’impresa
L’accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle professioni devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Articolo 2
Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni
Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall’ordinamento vigente, diverse da quelle di architetto, ingegnere, avvocato, notaio, farmacista, autotrasportore, sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

Il termine “restrizione’”, ai sensi del comma 1, comprende :
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ;
c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione;
e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio della professione attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;
i) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
3. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 2 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 1; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 2, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.

Ho 37 anni, due figli, sono laureato in Psicologia e in Filosofia e per mestiere faccio lo psicologo. Anche se la psicologia mi piace, non sono mai riuscito a considerarla una metafora completa per i bizzarri fatti della vita. Per questo mi piace interessarmi di tutto quello che mi attrae: filosofia, economia, arte, cucina, letteratura di viaggio. Da circa un anno tengo un blog sulla previdenza: presa dal verso giusto non è affatto noiosa, ma è una buona finestra da cui osservare i fatti del nostro paese. Il mio profilo su Elezioni ENPAP: http://www.elezionienpap.it/federico-zanon/ Blog: www.federicozanon.eu Twitter: @federicozanon

Categoria: Attualità

TAG: , , ,

« »

Commenti

One Response to %2$s

  1. Pingback: Il Governo abolisce l'ordine degli psicologi? Ancora una volta gli psicologi sotto minaccia « Psicologia Sistemica

  2. Pingback: Il "counseling" , come rapportarsi e rischi deontologici

Rispondi a katia Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *