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Tirocinio a pagamento

La storia tipica è questa: ti iscrivi ad una scuola di psicoterapia, e inizi a cercarti un posto per svolgere la pratica clinica. Approdi ad una ASL, ma potrebbe essere un’azienda ospedaliera o un centro privato, e ti chiedono dei soldi per accoglierti in tirocinio.

Le varianti più frequenti sono:

  • che la tua scuola di psicoterapia offra della formazione gratuita al personale
  • che tu svolga gratuitamente altre attività oltre alla pratica clinica, in eccedenza alle ore di tirocinio: si va dalla raccolta-dati alla ricerca bibliografica, fino alla copertura di servizi nel week-end
  • che ti impegni a produrre articoli, ricerche o testi, a firma del tutor o dei medici e psicologi del servizio

Questo malcostume è diffuso capillarmente sul territorio nazionale. in Lombardia è stato oggetto di prese di posizione dell’Ordine da circa dieci anni. Nonostante l’Ordine abbia continuato a ribadire che si tratta di un’indebita pretesa, le richieste delle e delle Aziende Ospedaliere in tal senso non sono mai cessate.

Già nei primi anni 2000 sono state segnalate all’Ordine Psicologi Lombardia richieste di contributi da parte di ASL e Aziende Ospedaliere per lo svolgimento del tirocinio. Richieste poste alle scuole di psicoterapia, ma che di fatto ricadono sul singolo tirocinante, il quale in genere ha già dovuto affrontare un vero pellegrinaggio alla ricerca del posto di tirocinio, e si trova ad essere oggetto di questa estorsione proprio quando gli sembra di essere finalmente giunto al traguardo.

Nel 2004 l’Ordine Psicologi Lombardia attivò un ricorso all’Antitrust, in considerazione della disparità di trattamento fra allievi delle scuole private e pubbliche, solo i primi costretti a pagare. L’Antitrust accolse solo parzialmente il ricorso, attribuendo il problema alla carenza di posti di tirocinio nel SSN, dato che il tirocinio in psicoterapia può essere svolto solo in strutture pubbliche o private accreditate (art. 8 DM 509/98).

Negli anni seguenti si sono susseguite incessanti le segnalazioni dei tirocinanti. In una recente risposta (dicembre 2011) a una delle tante segnalazioni, OPL ribadisce che la richiesta di contributi da parte di tirocinanti agli enti sede di tirocinio appare priva di qualsiasi riferimento normativo, e discriminatoria nei confronti degli psicologi specializzandi.

L’Avvocato Maura Carta, per l’Ordine Psicologi Lombardia, afferma: “Il tirocinio si configura come momento obbligatorio della formazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 che al comma 2 dispone “Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.”

In base al predetto decreto, le scuole di specializzazione sono tenute a stipulare apposite convenzioni per lo svolgimenti di tirocini. La pretesa di rimborso di spese avanzata dalle Aziende Ospedaliere o ASL mette le scuole di specializzazione in seria difficoltà, e questo si ripercuote sugli psicologi specializzandi, ostacolandoli nella possibilità di svolgere il tirocinio.

Oggi, in parlamento si sta discutendo una riforma delle professioni che prevede che i tirocini debbano essere retribuiti. Ma per gli psicologi le cose vanno al contrario, e ci tocca cercare riferimenti normativi per dimostrare l’infondatezza giuridica delle richieste che riceviamo di pagarci il tirocinio.

Per chi ne avesse bisogno, ecco alcuni RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Tirocini Curricolari e differenza dai tirocini di apprendistato di cui all’art. 11 del DL.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011
  • Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12.09.2011- non giustifica in alcun modo una richiesta di rimborso da parte dell’ente ospitante.
  • Il tirocinio di formazione come istituto generale è regolamentato dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 che disciplinano sotto tutti gli aspetti e in maniera dettagliata il suo svolgimento.
  • Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005: esclude la legittimità della richiesta di rimborso da parte delle strutture ospitanti, anzi addirittura prevede che le strutture potranno: “eventualmente, valutare l’opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell’ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l’ammissione a tale beneficio”. Previsione, quest’ultima, che chiaramente muove in direzione contraria alla prassi adottata.”

Categoria: Università e Tirocini

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