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CTU/ CTP e Psicoterapia… all’Ordine Psicologi Abruzzo

CTU/ CTP e Psicoterapia... all'Ordine Psicologi AbruzzoAlcuni giorni fa, il collega Nicola Piccinini ha scritto un interessante articolo sui criteri per l’iscrizione agli elenchi dei CTU dell’Ordine Psicologi Lazio: abbiamo pensato che sarebbe stato interessante vedere la situazione in Abruzzo, e infatti le sorprese non mancano! Secondo l’Ordine Nazionale degli Psicologi i requisiti minimi per l’inserimento negli elenchi degli esperti e degli ausiliari dei giudici presso i tribunali sono:

1. Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.

2. Specifico percorso formativo post laurea in ambito  di Psicologia Giuridica e Forense

3. Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell’attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.).

Per operare nell’area dell’età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.

In Abruzzo, in seguito alla delibera n. 5 del 28.04.2012, il consiglio ha stabilito i seguenti criteri:

1. Anzianità di iscrizione all’Albo degli Psicologi Sez. A non inferiore a 5 anni;
2. Specifico percorso formativo (teorico-pratico) post laurea, della durata non inferiore alle 120 ore, anche cumulative, in discipline psicologiche giuridiche e forensi, ovvero di corso di perfezionamento universitario in Psicologia Giuridica e Forense.
3. Competenze cliniche certificate : [in alternativa uno dei due requisiti]
A. Specifica conoscenza teorica e pratica in Psicodiagnostica clinica documentata attraverso percorsi formativi specifici – corso di perfezionamento universitario o master – o di altri corsi di formazione almeno biennali, anche cumulativi e non inferiore a 250 ore .
B. Annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti ovvero specializzazione universitaria di area psicologica.
Si precisa che per operare nell’area dei procedimenti penali per abuso e maltrattamento su minori, sono richieste specifiche competenze in psicoterapia e psicopatologia dell’età evolutiva

La prima differenza chesi nota è l’anzianità di iscrizione all’albo che passa dai 3 anni stabiliti dall’Ordine Nazionale, ai 5 anni. Inoltre, similmente con quanto accaduto nel Lazio, si richiede la specializzazione in psicoterapia o un percorso formativo in psicodiagnostica di almeno 250 ore! La domanda è:

con quali criteri si è deciso che la specializzazione in psicoterapia sia indispensabile per l’esercizio di un’attività propria degli psicologi?

Quali competenze in più porterebbe tale formazione, visto che si parla di requisiti minimi? Non vorranno mica farci iscrivere ad una scuola di specializzazione quadriennale in attesa che passino i cinque anni dall’iscrizione all’albo?!?

E poi: come mai stabilire in 250 ore la durata dei corsi in psicodiagnostica quando l’ordine nazionale non indicava tali limitazioni? Non vorranno mica farci iscrivere anche ad altri costosi corsi formativi?!?

Infatti, nei suoi criteri il CNOP parla genericamente di competenze specifiche relative alle aree di svolgimento della propria attività e non ha previsto una particolare competenza psicodiagnostica, ma non per superficialità o scarsa fiducia nella nostra preparazione, ma perché la norma attuale prevede anche la possibilità per il CTU di avvalersi di collaboratori, cui molto spesso è affidata la parte testistica. Sarà alla responsabilità del professionista scegliere una persona qualificata per tale delicato compito.

Sul punto 2 ovviamente non c’è nulla da obiettare: la formazione specifica in psicologia giuridica è fondamentale per l’iscrizione agli elenchi dei CTU! Ma… un momento: ci sembra di leggere un’altra notizia interessante!

Giusto pochi giorni prima della delibera del 28.04.2012, il 31 marzo, l’Ordine abruzzese presenta la Scuola di Psicologia Giuridica, che ha avviato dallo scorso 16 novembre un corso di formazione post-lauream in psicologia forense proprio di 120 ore…

È solo una coincidenza?!? A voi l’ardua sentenza!

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